Contratto di vendita auto tra privati: cosa deve contenere
Tra privati la vendita è valida con l'accordo scritto, ma il passaggio di proprietà si perfeziona solo con l'autentica della firma e la trascrizione al PRA. Ecco i dati che non possono mancare e i termini da rispettare.
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Il contratto di vendita di un'auto tra privati è valido non appena le parti si accordano su veicolo e prezzo (artt. 1470 e ss. c.c.), ma da solo non trasferisce l'intestazione: per quella servono l'autentica della sottoscrizione e la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico. Il documento scritto serve a fissare stato del mezzo, garanzia e pagamento — cioè tutto ciò su cui si litiga dopo.
I dati che devono comparire
Un contratto incompleto non è nullo, ma diventa inutilizzabile proprio quando serve. Metta per iscritto:
- Le parti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale di venditore e acquirente. Il codice fiscale è quello che l'ufficio richiede per l'autentica.
- Il veicolo: marca, modello, targa, numero di telaio, anno di prima immatricolazione, chilometraggio letto al contachilometri, alimentazione, colore, scadenza della revisione.
- Il prezzo in cifre e in lettere, con la modalità di pagamento: contanti (attenzione al limite di legge sull'uso del contante), bonifico, oppure pagamento rateale.
- La data e il luogo della consegna, perché da quel momento passano i rischi (art. 1465 c.c.).
- Lo stato del veicolo e l'eventuale clausola sulla garanzia per vizi.
- La dichiarazione sul chilometraggio e su fermi amministrativi, ipoteche o vincoli: la loro assenza va dichiarata, non sottintesa.
Il numero di telaio è il dato che identifica il mezzo in modo univoco: la targa cambia, il telaio no. Se la targa scritta nel contratto e quella del libretto non coincidono, l'autentica si blocca.
La garanzia per vizi: cosa può escludere e cosa no
Tra due privati non si applica la garanzia di conformità del Codice del consumo — quella vale solo se il venditore è un professionista. Resta però la garanzia per i vizi della cosa venduta dell'art. 1490 c.c.: il venditore risponde dei difetti che rendono il veicolo inidoneo all'uso o ne diminuiscono il valore in modo apprezzabile.
Il secondo comma dello stesso articolo consente di escluderla per patto, ed è la clausola che quasi tutti i moduli chiamano «vista e piaciuta». Ha però un limite netto: l'esclusione non ha effetto se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi che conosceva. Chi vende sapendo del cambio che slitta e lo tace non si salva con la clausola.
Da ricordare anche i termini dell'art. 1495 c.c.: l'acquirente decade dalla garanzia se non denuncia i vizi entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna.
Il pagamento a rate
Se il prezzo viene dilazionato, la tutela del venditore è la riserva di proprietà (art. 1523 c.c.): l'acquirente diventa proprietario solo con il pagamento dell'ultima rata, pur assumendo i rischi dalla consegna. Attenzione all'art. 1525 c.c.: il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo non consente di risolvere il contratto, anche se le parti hanno pattuito il contrario.
Autentica della firma e trascrizione al PRA
Il passaggio di proprietà richiede due passaggi distinti:
- Autentica della sottoscrizione del venditore, presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (ACI/PRA o agenzia di pratiche auto), il Comune o un notaio. L'autentica in Comune costa il bollo e i diritti di segreteria; lo STA fa autentica e trascrizione in un unico accesso.
- Trascrizione al PRA e aggiornamento del documento di circolazione, con pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), variabile per provincia e potenza del veicolo.
La richiesta di trascrizione va presentata entro sessanta giorni dall'autentica (art. 94 del Codice della Strada); oltre quel termine è prevista una sanzione amministrativa. Le spese, salvo accordo diverso, sono a carico dell'acquirente.
Per i veicoli immatricolati dal 2021 il certificato di proprietà cartaceo non esiste più: c'è il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, che riporta anche i dati di proprietà. Per i mezzi più vecchi può esserci ancora il CDP digitale, e il venditore consegna il libretto.
Cosa fare subito dopo la firma
- Conservi una copia del contratto firmato e la ricevuta del pagamento.
- Verifichi, dopo qualche giorno, che il PRA risulti aggiornato: finché l'intestazione resta la sua, i verbali e il bollo continuano ad arrivarle. La visura si richiede online.
- Se l'acquirente non trascrive, il venditore ha interesse a sollecitarlo per iscritto: il contratto con data certa è la prova che il veicolo era già stato consegnato.
Il modulo
Un modulo generico scaricato dal web di solito manca proprio dei punti sopra: telaio, clausola di esclusione della garanzia con il limite della mala fede, riserva di proprietà, ripartizione delle spese di trascrizione.
→ Contratto di compravendita di veicolo usato — modello guidato, PDF e Word, pagamento una volta sola. Vedi anche la guida al contratto.
Approfondimento collegato: diffida ad adempiere o messa in mora, se dopo la consegna il prezzo non arriva.