Decreto ingiuntivo: quando conviene e quali prove servono

Il decreto ingiuntivo è la via rapida per un credito documentato: si ottiene senza contraddittorio, in poche settimane. Ma serve una prova scritta, e per alcune materie prima bisogna passare dalla mediazione.

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Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con cui il giudice ordina al debitore di pagare, emesso senza sentire la controparte sulla base dei soli documenti del creditore. Si ottiene in settimane anziché in anni, ma richiede una prova scritta del credito (artt. 633 e 634 c.p.c.): senza documento non c'è ricorso.

Quali documenti valgono come prova scritta

  • Fattura accettata dal debitore, o non contestata nei rapporti fra imprese;
  • estratto autentico delle scritture contabili dell'imprenditore, se regolarmente tenute (art. 634, c. 2, c.p.c.);
  • contratto sottoscritto dal debitore;
  • riconoscimento di debito o piano di rientro firmato — il documento più solido, perché contiene già l'ammissione;
  • assegni o cambiali non pagati (che però danno accesso a vie ancora più rapide);
  • scambi di corrispondenza, e-mail e PEC in cui il debitore riconosce il debito.

Un riconoscimento di debito firmato trasforma un credito discutibile in un credito documentato: è la ragione per cui conviene farlo firmare quando il rapporto è ancora buono, non quando è già degenerato.

La lettera prima del ricorso

Il ricorso non richiede per legge un sollecito preventivo, ma la lettera serve comunque a tre cose:

  1. far decorrere gli interessi moratori dalla ricezione (artt. 1219 e 1224 c.c.), oppure — fra imprese — a richiamare quelli che già decorrono di diritto dalla scadenza al tasso BCE +8 punti, oltre ai 40 euro forfettari del D.Lgs. 231/2002;
  2. interrompere la prescrizione (art. 2943, c. 4, c.c.), aprendo un nuovo termine;
  3. provocare una risposta scritta del debitore che, se ammette il debito, diventa essa stessa prova utilizzabile nel ricorso.

Attenzione a non confondere il sollecito con la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.: quest'ultima, decorso il termine di almeno quindici giorni, scioglie il contratto di diritto e chiude la strada all'adempimento.

Provvisoria esecuzione

Il decreto può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo quando ricorrono i presupposti di legge — fra questi il credito fondato su cambiale, assegno o atto ricevuto da notaio, e il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. In quel caso si può procedere a esecuzione forzata anche se il debitore propone opposizione, salvo che il giudice dell'opposizione la sospenda.

Senza provvisoria esecuzione, il decreto diventa esecutivo se il debitore non si oppone nel termine di quaranta giorni dalla notifica.

L'opposizione

L'opposizione apre un giudizio ordinario in cui i ruoli restano quelli sostanziali: il creditore deve provare il credito, il debitore le proprie eccezioni. È la fase in cui si vede la qualità della documentazione raccolta a monte. Un fascicolo fatto di fatture emesse a sé stessi, senza consegna provata né riscontro del debitore, spesso non regge — ed è per questo che la corrispondenza precedente conta.

Mediazione obbligatoria: attenzione alla materia

Per alcune materie la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 5 D.Lgs. 28/2010): locazione, comodato, condominio, affitto d'azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento da responsabilità medica e da diffamazione, fra le altre. Nel procedimento per decreto ingiuntivo la mediazione non blocca l'emissione del decreto, ma diventa necessaria dopo l'opposizione, una volta decise le istanze sulla provvisoria esecuzione. Chi non la avvia rischia l'improcedibilità.

Termini di prescrizione da tenere d'occhio

Dieci anni in via ordinaria (art. 2946 c.c.), ma cinque per canoni di locazione, interessi e prestazioni periodiche (art. 2948 c.c.), e termini più brevi per alcune ipotesi particolari. Ogni lettera ricevuta interrompe il decorso e ne fa iniziare uno nuovo — purché la ricezione sia provata con raccomandata A/R o PEC.

Parti dalla lettera giusta

Il nostro modello guidato costruisce, a seconda dell'obiettivo, la costituzione in mora con intimazione di pagamento o la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., con interessi calcolati sulla base corretta, l'avvertimento sulla mediazione obbligatoria e il promemoria sulle prove da conservare per l'eventuale ricorso.

Diffida ad adempiere · Riconoscimento di debito

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