Contratto di lavoro svizzero: prova, termini, vacanze
Il contratto individuale di lavoro è retto dagli art. 319 segg. CO. È valido senza forma particolare, ma molti elementi valgono solo se pattuiti per iscritto: tredicesima, regime delle ore supplementari, divieto di concorrenza.
Sono invece imperativi le vacanze minime, il pagamento del salario in caso di impedimento e i periodi di protezione dalla disdetta.
Periodo di prova e termini di disdetta
Salvo diverso accordo il primo mese è considerato periodo di prova, prorogabile per contratto fino a tre mesi (art. 335b CO). Durante la prova si può disdire in ogni momento con un preavviso di sette giorni.
In seguito: un mese nel primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono, tre mesi dal decimo, sempre per la fine di un mese (art. 335c CO). Termini diversi sono possibili ma devono essere uguali per entrambe le parti e non inferiori a un mese.
La disdetta è valida senza forma; su richiesta va motivata per iscritto. La forma scritta resta la regola pratica perché la ricezione deve essere provata.
- 1.Definire funzione, luogo di lavoro, grado di occupazione e inizio.
- 2.Convenire il periodo di prova entro il massimo di tre mesi.
- 3.Fissare salario, eventuale tredicesima e regime delle spese.
- 4.Prevedere le vacanze almeno nella misura legale e il trattamento delle ore supplementari.
- 5.Regolare il pagamento del salario in caso di malattia e le assicurazioni.
- 6.Firmare due esemplari e consegnarne uno al lavoratore.
Vacanze, ore supplementari e protezione
Il datore concede almeno quattro settimane di vacanze per anno di servizio, cinque fino ai vent'anni compiuti (art. 329a CO). Durante il rapporto le vacanze non possono essere sostituite da denaro.
Le ore supplementari sono, salvo accordo scritto contrario, compensate con un supplemento di un quarto o con tempo libero di pari durata (art. 321c CO).
Dopo il periodo di prova il datore non può disdire durante i periodi di protezione (art. 336c CO): 30 giorni nel primo anno in caso di malattia o infortunio, 90 dal secondo al quinto, 180 dal sesto, oltre che durante la gravidanza e nelle sedici settimane successive al parto. Una disdetta data in tale periodo è nulla.
Key takeaways
- ✓ Prova di un mese salvo accordo, al massimo tre mesi.
- ✓ Termini di disdetta da uno a tre mesi secondo l'anzianità , per fine mese.
- ✓ Almeno quattro settimane di vacanze, non sostituibili con denaro.
- ✓ Ore supplementari con supplemento di un quarto salvo accordo scritto.
- ✓ La disdetta data in periodo di protezione è nulla.
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