Riconoscimento di debito: rigetto provvisorio dell'opposizione

Il riconoscimento di debito è valido anche senza indicazione della causa dell'obbligazione (art. 17 CO). Il suo valore vero è però esecutivo: è un titolo di rigetto dell'opposizione.

Se il debitore fa opposizione nell'esecuzione, il creditore munito di un riconoscimento scritto può chiedere il rigetto provvisorio (art. 82 LEF), una procedura rapida e scritta invece di un processo ordinario.

Contenuto necessario

Identificazione chiara di creditore e debitore, importo determinato o facilmente determinabile, riconoscimento incondizionato del debito e firma autografa del debitore. Senza firma il documento non vale come titolo.

Utile aggiungere la causa del debito, la scadenza o il piano di rimborso, il tasso d'interesse e le conseguenze della mora. Un piano di pagamento dovrebbe contenere una clausola di decadenza dal termine.

Condizioni e controprestazioni indeboliscono il titolo: chi le inserisce dovrà provarne l'avveramento nella procedura di rigetto.

  1. 1.Indicare le parti con nomi completi e indirizzi.
  2. 2.Riportare l'importo in cifre e lettere e la causa del debito.
  3. 3.Prevedere scadenza o piano di rimborso con decadenza dal termine.
  4. 4.Regolare interessi e conseguenze della mora.
  5. 5.Far firmare di pugno il debitore, con luogo e data.
  6. 6.Conservare l'originale: è quello che vale come titolo.

Dal precetto esecutivo al rigetto

Il creditore promuove l'esecuzione presso l'ufficio del domicilio del debitore. Se questi fa opposizione, l'esecuzione è sospesa finché l'opposizione non è rimossa.

Con il riconoscimento il creditore chiede il rigetto provvisorio; il debitore può allora solo rendere verosimili eccezioni che lo liberano — pagamento, compensazione, vizi del consenso.

Ottenuto il rigetto provvisorio, il debitore ha venti giorni per promuovere l'azione di disconoscimento del debito; se non lo fa, il rigetto diventa definitivo e l'esecuzione prosegue.

Key takeaways

  • Valido anche senza indicazione della causa (art. 17 CO).
  • Firmato, vale come titolo di rigetto provvisorio (art. 82 LEF).
  • Condizioni e controprestazioni indeboliscono il titolo.
  • Piano di pagamento sempre con decadenza dal termine.
  • Conservare l'originale firmato.

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