Comodato d'uso gratuito: registrazione, spese e sconto IMU

Il comodato d'uso gratuito è il contratto con cui si concede un immobile a qualcuno senza chiedere nulla in cambio (artt. 1803 e seguenti c.c.). Sul piano fiscale interessa soprattutto per un motivo: fra genitori e figli dà diritto alla riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU.

Il beneficio però dipende da requisiti cumulativi: se ne manca uno, resta il contratto e sparisce lo sconto.

I requisiti dello sconto IMU

Il comodato deve intercorrere fra genitore e figlio: fratelli, nonni, zii e conviventi sono esclusi. Il contratto deve essere registrato. L'immobile non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il comodante deve possedere in tutta Italia soltanto l'immobile concesso in comodato oppure, al massimo, un secondo immobile abitativo adibito a propria abitazione principale, ed entrambi devono trovarsi nello stesso comune, dove il comodante risiede e dimora abitualmente. Una terza abitazione fa perdere l'agevolazione.

Il comodatario deve adibire l'immobile a propria abitazione principale, con residenza anagrafica e dimora abituale. Il beneficio decorre dalla registrazione e va comunicato al comune con la dichiarazione IMU.

  1. 1.Verificare i requisiti soggettivi e oggettivi prima di redigere il contratto.
  2. 2.Indicare con precisione i dati catastali dell'immobile e l'uso consentito.
  3. 3.Scegliere fra durata a termine e comodato precario senza termine.
  4. 4.Registrare il contratto entro venti giorni dalla stipula.
  5. 5.Presentare la dichiarazione IMU al comune nei termini di legge.
  6. 6.Allegare un inventario con foto datate se l'immobile è arredato.

La gratuità è essenziale

L'art. 1803, comma 2, c.c. definisce il comodato come essenzialmente gratuito. Qualsiasi corrispettivo — un canone modesto, un contributo spese forfettario, una somma una tantum — trasforma il rapporto in locazione, con obblighi di forma, registrazione e tassazione del canone del tutto diversi.

Il rimborso delle utenze effettivamente consumate e documentate non è corrispettivo: è il rimborso di un consumo. La soluzione più pulita resta la voltura delle utenze al comodatario.

Durata: a termine o precario

Nel comodato a termine il comodatario tiene l'immobile fino alla scadenza, ma il comodante può comunque esigere la restituzione immediata se sopravviene un urgente e impreveduto bisogno (art. 1809, comma 2, c.c.).

Nel comodato precario (art. 1810 c.c.) non c'è termine e la restituzione può essere chiesta in qualsiasi momento. È la formula più flessibile per il proprietario e la più fragile per chi riceve: se il comodatario deve trasferire la residenza o sostenere spese, conviene un termine.

Spese, divieti e registrazione

Le spese ordinarie di custodia e uso restano al comodatario e non sono rimborsabili (art. 1808, comma 1, c.c.); le spese straordinarie, necessarie e urgenti sostenute per conservare la cosa sono rimborsabili dal comodante (comma 2). Tutto ciò che non è urgente va concordato per iscritto prima.

Il comodatario non può concedere a terzi il godimento della cosa senza il consenso del comodante (art. 1804, comma 2, c.c.): la violazione consente di chiedere l'immediata restituzione oltre al risarcimento.

La registrazione del contratto scritto è obbligatoria in termine fisso entro venti giorni, con 200 euro di imposta di registro oltre alle marche da bollo.

Key takeaways

  • Sconto IMU del 50 per cento solo fra genitori e figli, con contratto registrato e requisiti cumulativi.
  • Categoria A/1, A/8 o A/9 e terza abitazione del comodante fanno perdere l'agevolazione.
  • Qualsiasi corrispettivo trasforma il comodato in locazione.
  • Registrazione entro venti giorni: 200 euro di imposta più bolli.
  • Il comodato precario si scioglie a semplice richiesta del comodante.

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