Riconoscimento di debito: effetti, prescrizione e recupero

La ricognizione di debito è una dichiarazione con cui il debitore ammette l'esistenza di un debito. Il suo effetto tecnico è previsto dall'art. 1988 c.c.: dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

In pratica, sposta la discussione da se il debito esiste a se è stato pagato.

Contenuto ed effetti

Servono l'identificazione delle parti, l'importo in cifre e lettere, l'indicazione della causa del debito quando la si vuole richiamare, il piano di rimborso, gli eventuali interessi e la firma del debitore con data.

L'inserimento di una clausola di decadenza dal beneficio del termine consente di esigere l'intero residuo al mancato pagamento di due rate, evitando di dover agire rata per rata.

Condizioni e controprestazioni indebolisco il documento: chi le inserisce dovrà provarne l'avveramento prima di poter pretendere il pagamento.

  1. 1.Ricostruire l'origine del debito con date e importi.
  2. 2.Fissare il piano di rientro e il conto su cui pagare.
  3. 3.Inserire la decadenza dal termine e gli eventuali interessi.
  4. 4.Far firmare e datare il documento dal debitore.
  5. 5.Registrare i pagamenti ricevuti con quietanze o bonifici.
  6. 6.In caso di inadempimento, inviare una messa in mora prima di agire.

Prescrizione e interruzione

Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni (art. 2946 c.c.), ridotto a cinque per canoni, interessi e prestazioni periodiche (art. 2948 c.c.).

La sottoscrizione della ricognizione interrompe la prescrizione e ne fa decorrere una nuova (art. 2944 c.c.); lo stesso effetto ha ogni atto di costituzione in mora ricevuto dal debitore (art. 2943 c.c.).

Dal documento al recupero

Con una ricognizione firmata si può chiedere il decreto ingiuntivo: costituisce prova scritta del credito ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.

Se il documento è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, si dispone direttamente di un titolo esecutivo e si può passare al precetto senza fase di cognizione. Per importi rilevanti il costo della autentica è spesso ampiamente giustificato.

Key takeaways

  • L'art. 1988 c.c. dispensa il creditore dal provare il rapporto fondamentale.
  • Inserire la decadenza dal beneficio del termine per non agire rata per rata.
  • La firma interrompe la prescrizione e ne fa decorrere una nuova.
  • Una ricognizione firmata è prova scritta per il decreto ingiuntivo.
  • Con atto autenticato si ottiene direttamente un titolo esecutivo.

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